Art. 1.
(Sospensione delle procedure esecutive
di rilascio di immobili per finita locazione).

      1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è differita fino al 30 giugno 2007.